La nuova normativa, in vigore dall’1 gennaio 2018, si applica a tutte le borse di plastica, ossia realizzate con polimeri, “con o senza manici”, e in particolare tanto a quelle “fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti” (ad esempio borse alla cassa), quanto a quelle “richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi” (reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, etc.).
Nello specifico:
Borse per alimenti sfusi, biodegradabili, compostabili e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile. Tali borse non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita, per singola unità, deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto.
Lo spessore del materiale utilizzato deve essere inferiore ai 15 micron e devono essere certificate come biodegradabili e compostabili da organismi accreditati e riconoscibili da marchi specifici. Il contenuto minimo di materia prima rinnovabile deve essere almeno del 40% (a partire dall’1 gennaio 2018), del 50% (a partire dall’1 gennaio 2020) e del 60% (a partire dall’1 gennaio 2021). Su di esse deve essere presente un elemento distintivo del produttore, nonché diciture atte all’attestazione del possesso dei requisiti di legge
Borse per il trasporto della merce. Anche esse non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto.
Nel testo di legge non si fa riferimento a un limite minimo o massimo per lo spessore del materiale ma devono comunque essere certificate biodegradabili e compostabili da organismi accreditati e contenere riconoscibili marchi specifici. Devono inoltre riportare apposti elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge.
Borse riutilizzabili, per il trasporto delle merci composte in plastica tradizionale. Come per le precedenti non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto.
Tali borse presentano una maniglia esterna il cui spessore deve essere superiore a 200 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata) oppure superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata). La maniglia interna deve avere uno spessore del materiale superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata) oppure superiore a 60 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata). Devono infine contenere gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge.
Le sanzioni previste per la violazione della normativa vanno da 2.500 a 25.000 euro. È inoltre prevista la possibilità che esse siano aumentate fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di contenitori oppure fino a un valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.