Nei riguardi delle aliquote Iva è stato rinviato all’1 gennaio 2018 l’aumento delle aliquote ordinaria e ridotta mentre è stata introdotta l’aliquota al 5% per i trasporti urbani effettuati con mezzi ideonei al trasporto marittimo, lacustre, fluviale e lagunare (in precedenza erano attività esenti Iva).
È stato poi deciso che l’invio all’Agenzia delle Entrate dello spesometro annuale viene sostituito dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, Il nuovo obbligo di comunicazione si applica a partire dall’1 gennaio 2017 e, di conseguenza, l’invio dello spesometro annuale dovrebbe venir meno a partire dal periodo d’imposta 2017, mentre rimane salvo per le operazioni effettuate nel 2016. L’invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio per il primo trimestre, entro il 16 settembre per il secondo trimestre, entro il 30 novembre per il terzo trimestre ed entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre. In deroga ai termini ordinari, il primo semestre 2017 dovrà essere comunicato entro il 25 luglio 2017.
Conseguenza dell’introduzione delle nuove scadenze trimestrali è la modifica dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Quella relativa agli anni 2017 e successivi andrà presentata tra l’1 febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d’iposta relativo al 2016 resta fermo il termine fissato dalla legge 190 del 2014, che statuiva la dichiarazione annuale nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Si ricorda, infine, che viene prevista la chiusura d’ufficio delle partite Iva per i soggetti che, dai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, non risultato aver esercitato attività d’impresa, arte o professione, nelle tre annualità precedenti.