Coronavirus, Ordinanza del 14 marzo su commercio e ristorazione

15 Mar 2020

Regione emilia romagna coronavirus ordinanzaÈ stata emanata il 14 marzo una nuova Ordinanza regionale, a firma del presidente Stefano Bonaccini, per una maggiore regolamentazione del commercio e della ristorazione, a integrazione di quanto contenuto nei Dpcm dell’11 marzo e delle precedenti emanazioni relative all’emergenza Coronavirus. Si sottolinea che, in ogni caso, deve essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Le disposizioni dell’Ordinanza producono effetto a partire dalla data del 15 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020.

Questo il contenuto dell’Ordinanza regionale del 14 marzo su commercio e ristorazione

 

Attività di ristorazione

  1. La sospensione dell’attività di ristorazione si estende a tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere). Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente oppure una cd. piattaforma, del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.
  2. Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano.
  3. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale quale rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, anche in esercizi polifunzionali, che rimane invece consentita.

Commercio al dettaglio

  1. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, a esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive solo ed esclusivamente le aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Onde evitare l’accesso a corridoi e scaffali in cui sono esposte merci che non rientrano fra i prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari, si consiglia la chiusura con transenne o altri sistemi di blocco.
  2. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, a eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.
  3. La sospensione delle attività non si applica a quelle necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai mezzi di trasporto (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carro-attrezzi).

Attività sanitaria privata

  1. È sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato.
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