Le misure per le imprese del Decreto Ucraina

20 Giu 2022

Il Decreto Ucraina, contenente le “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi” è stato convertito in legge. Vai al Decreto

Le misure principali

Bonus carburante

I datori di lavoro privati possono corrispondere, a qualsiasi titolo, buoni benzina o analoghi titoli esenti per un ammontare massimo di 200 euro a ogni lavoratore. Tale norma richiama il precedente TUIR che prevede l’erogazione di beni in natura, esenti da imposta, entro il limite annuo di 258,23 euro. Tale cifra non è da considerarsi nel computo dei buoni benzina.

Avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali

La legge di conversione del Decreto Ucraina ha previsto che le comunicazioni preventive di avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali possa essere effettuata esclusivamente con modalità telematica e non anche tramite e-mail.

I contratti collettivi nel settore edile

La norma chiarisce che il contratto collettivo applicato andrà indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in caso di lavori edili:

  1. di cui all’allegato X del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche
  2. avviati successivamente al 27 maggio 2022
  3. con importo delle opere complessivamente superiore a 70.000 euro

Somministrazione di lavoro

Posticipato all’1 luglio 2024 l’obbligo di rispettare il limite dei 24 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato in somministrazione nella stessa azienda che siano assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. Al momento è infatti possibile somministrare un lavoratore, assunto a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione, a tempo determinato nella stessa azienda senza limiti di tempo. Tale possibilità ha il solo vincolo che l’agenzia di somministrazione comunichi all’azienda che il lavoratore è assunto a tempo indeterminato. Salvo ulteriori proroghe tale possibilità cesserà dall’1 luglio 2024.

Proroga dei termini di iscrizione a ruolo

Per il periodo che intercorre fra il 21 maggio e il 31 agosto 2022 le somme non iscritte a ruolo oggetto di comunicazioni emesse a seguito di controlli automatizzati, se dovuti, andranno pagati entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso (e non 30 giorni come a regime). La previsione normativa non vale in caso di pagamento dilazionato. Pertanto la prima continua a dover essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Per tutte le informazioni rivolgiti al nostro ufficio più vicino a te.

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