Pneumatici estivi, cambio ancora obbligatorio entro il 15 maggio

21 Apr 2020

Automobile meccanici officine revisioni autoCome è noto le normative vigenti, e in particolare quelle che regolano la circolazione durante il periodo invernale, prevedono che, a partire dal 16 aprile, termine del periodo di vigenza delle ordinanze invernali, è necessario provvedere al cambio con pneumatici estivi, entro il 15 maggio compreso. A tale riguardo Confartigianato Autoriparazione ha condiviso una nota contenente alcune indicazioni per le imprese della filiera dei pneumatici e dell’autoriparazione.

La necessità del montaggio di pneumatici estivi, si legge nella nota riportata in una news sul sito di Confartigianato imprese, “diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.
Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni”.

Indicazioni per le imprese sul cambio dei pneumatici estivi

Partendo dalla premessa che è necessario tenere in considerazione tutte le normative e le misure di sicurezza introdotte con i Dpcm emanati durante l’emergenza Covid-19, Confartigianato Autoriparazione sottolinea che:

  1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di “stare a casa”, fatte salve le eccezioni contemplate nel Dpcm del 10 aprile 2020
  2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario. Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento
  3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal Dpcm 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada.

 

Faq per automobilisti e gommisti

1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale?

Come prevede il Dpcm 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, a eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici. Questi dovranno quindi effettuare il cambio con pneumatici estivi entro il 15 maggio 2020 (salvo proroghe)

2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni?

Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti e accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.

3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?

Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario.

4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme?

No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Dpcm 10 aprile 2020.

5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente?

Innanzitutto occorre verificare se si dispone dei codici Ateco autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID-19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il Dpcm 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.

NOTIZIE DAL MONDO