Le somme erogate, durante il 2016, come premi di produttività, possono beneficiare di una tassazione agevolata al 10%, che sostituisce Irpef e addizionali, qualora si avverino determinate condizioni. La legge 208/2015 ha infatti reintrodotto l’imposta sostitutiva per le somme distribuite a titolo di produttività erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa. Tali somme hanno come limite massimo complessivo lordo 2.000 euro (aumentato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono in modo paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Le somme di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sul reddito, nei commi 2 e 3, erogate in sostituzione dei premi di produttività (stanti i limiti sopra indicati) sono inoltre escluse da qualsiasi imposizione: non sono cioè soggette né all’imposta ordinaria Irpef né all’imposta sostitutiva.
I soggetti interessati alla tassazione sostitutiva sono i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi quindi i lavoratori delle amministrazioni pubbliche) che nel 2015 abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ai 50.000 euro. Se il sostituto d’imposta tenuto all’appliazione non è il medesimo di colui che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi nell’anno precedente, il beneficiario è tenuto ad autocertificare per iscritto l’importo di lavoro dipendente conseguito nel 2015. A questo proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini del calcolo di tale limite vanno considerati i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello dell’agevolazione anche se derivanti da più rapporti di lavoro, devono essere comprensivi di pensioni di ogni genere e di assegni ad essere equiparate, essere soggetti a tassazione ordinaria, al lordo delle somme detassate percepite nel medesimo anno e sono validi anche se prodotti all’estero e tassati in Italia o tassati solo all’estero.
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