E’ entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio il decreto legge “Sostegni ter” con misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali che hanno subito danni per l’aumento dei prezzi dell’energia e per il perdurare della pandemia.
Il testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Interventi sui prezzi dell’energia
3,8 miliardi erano già stati previsti per il primo trimestre 2022 con l’intento di mitigare il rincaro del costo dell’energia. Al centro dell’attenzione erano le famiglie. Con il decreto n. 4 del 27 gennaio 2022 il governo interviene nuovamente con ulteriori 1,7 miliardi. Il totale per il periodo gennaio/marzo 2022 arriva a 5,5 miliardi, destinati in gran parte a sostenere il mondo delle imprese.
Oneri di sistema, azzerati i costi per il primo trimestre 2022
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, annullerà per il primo trimestre 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Contributo d’imposta per imprese energivore
Le imprese che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.
Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Extraprofitti rinnovabili
A partire dall’1 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al Gse (Gestore dei servizi energetici).
Danni da Covid
Il sostegno alle attività chiuse o penalizzate dalla pandemia riguarda:
– parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
– attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè;
– gestione di piscine;
– commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
– turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
– discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
– spettacolo, cinema e audiovisivo;
– sport.